LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA

LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AZIENDA

Obblighi dei datori di lavoro previsti dal T.U. 81/2008

Dando una lettura al Decreto Legislativo 81/2008(Testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro), si ha l’impressione di entrare in un labirinto e di non trovarne la via d’uscita. Il “malloppo” consta di 306 articoli che analizzano e dispongono su tutta la materia riguardante la sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre, 51 allegati, circolari varie e decreti attuativi, sicuramente, sono le “ciliegine” che lo rendono ostico al datore di lavoro che, secondo l’art. 2087 del Codice Civile, è responsabile della sicurezza e della salute dei propri dipendenti. Se poi, aggiungiamo le altre normative che si inseriscono “di prepotenza” ,come il Regolamento sulla Privacy, il labirinto diventa ancora più complesso. Comunque, cercheremo di accendere una luce sulle varie problematiche che l’imprenditore viene chiamato ad affrontare. Intanto, vediamo quali sono le figure principali previste dal Testo Unico: ovviamente il Datore di lavoro, che rimane sempre il responsabile principale della sicurezza in azienda; il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione , svolto dal Datore di lavoro previo corso di formazione nel caso di aziende piccole(vedi art.34 del T.U.); il Medico Competente, uno specialista in Medicina del lavoro, incaricato con accordo scritto prima dell’inizio dei lavori; Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, eletto dai lavoratori(dopo l’elezione deve frequentare un corso di formazione della durata di 32 ore). Oltre alle predette figure, devono essere presenti in azienda almeno un addetto al Primo soccorso ed un Addetto alla lotta e prevenzione incendi. Anche questi lavoratori devono frequentare un apposito corso di formazione. Nelle aziende piccole, più incarichi possono essere ricoperti da una sola persona. Un altro obbligo che prevede il DLgs. 81/2008 è la formazione generale e specifica di tutti i lavoratori dipendenti. Ricordiamo a tutti i Datori di lavoro che devono redigere il DVR(Documento di Valutazione dei Rischi) in collaborazione con il Medico competente , previa consultazione con il Rappresentate dei Lavoratori per la sicurezza. Tale documento(vedi art.17 del T.U.) deve essere tenuto in azienda, deve avere la data di redazione certa e deve essere messo a disposizione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e degli Organi di Vigilanza.